Di seguito riportiamo, come da modulistica ufficiale, i vari modi per esprimere il voto nell’elezione del sindaco e del consiglio comunale.
Ricordiamo che si voterà nella sola giornata del 10 giugno 2018.
Dalla normativa introdotta con la l.r. n. 35/97, così come modificata dalla l.r. n° 6 del 05 aprile 2011 e dalla l.r. 11 agosto 2016 n. 17, emerge che per esprimere il voto l’elettore 46 deve tracciare con la matita copiativa un segno:
a) o sul rettangolo contenente il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco.
In tal caso il voto sarà attribuito esclusivamente a tale candidato senza estendersi alla lista o alle liste collegate;
b) o sul contrassegno della lista prescelta. In tal caso il voto sarà attribuito alla lista e al candidato alla carica di sindaco ad essa collegato;
c) o sul rettangolo contenente il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco e sul contrassegno della lista o di una delle liste ad esso collegate. In tal caso il voto sarà attribuito sia al candidato alla carica di sindaco che alla lista prescelta ad esso collegata;
d) o sul rettangolo contenente il nome e cognome del candidato alla carica di sindaco e sul contrassegno di una lista ad esso non collegata. In tal caso il voto sarà attribuito al candidato alla carica di sindaco votato ed alla lista ad esso non collegata.
Si evidenzia che la legge regionale n° 8 del 10 aprile 2013, ha introdotto la doppia preferenza di genere. Con tale innovazione legislativa viene ulteriormente affermato il principio dell’equilibrio di genere, che si realizza attraverso le disposizioni che prevedono la possibilità per l’elettore di esprimere una doppia preferenza, purché per candidati di genere diverso tra loro ed appartenenti alla stessa lista.
E’ opportuno sottolineare come con tale norma, nel caso in cui le due preferenze si riferiscano entrambe a candidati dello stesso sesso, viene sancito l’annullamento soltanto della seconda preferenza espressa dall’elettore.
In definitiva, l’espressione delle due preferenze è sottoposta a due prescrizioni:
- i candidati votati al consiglio comunale o circoscrizionale devono appartenere alla stessa lista;
- i candidati al consiglio comunale o circoscrizionale votati devono appartenere ad un genere diverso, pena l’annullamento della seconda preferenza.
Con riferimento alla facoltà concessa all’elettore di esprimere sino ad un massimo di due preferenze, la nuova legge precisa che, qualora le preferenze espresse per i candidati della stessa lista, anche se di genere diverso, siano più di due, vengono ritenuti nulli i voti ai candidati, mentre si convalidano i voti per la sola lista.
Si ritiene utile evidenziare, inoltre, che alla luce di quanto previsto dalla legge re- gionale n° 8/2013 resta, ovviamente, salva la facoltà per l’elettore di esprimere una sola preferenza.
Infine, si rappresenta che le disposizioni contenute nella predetta legge si applicano anche alle elezioni a consiglieri delle circoscrizioni.
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